Introduzione
La Corte Costituzionale (sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 luglio 2025) ha stabilito una storica svolta: anche l’assegno ordinario di invalidità (AOI), se calcolato con il solo sistema contributivo, deve ricevere l’integrazione al trattamento minimo, in caso di importi insufficienti.


1. Cosa ha stabilito la sentenza

  • La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 (“Riforma Dini”), nella parte in cui escludeva gli AOI contributivi dal diritto all’integrazione al minimo.

  • Tale esclusione era ritenuta in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza) e 38, comma 2 (tutela dei mezzi di sussistenza) della Costituzione.

  • L’assegno ordinario di invalidità ha una natura “mista” — previdenziale e assistenziale — giustificando una disciplina più favorevole.


2. Decorrenza ed effetti della pronuncia

  • La sentenza è efficace dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza effetto retroattivo.

  • Si applica:

    • alle domande presentate o liquidate dopo tale data;

    • alle prestazioni già erogate, ma con effetti economici successivi.


3. A chi spetta l’integrazione

  • Hanno diritto all’integrazione al minimo gli invalidi titolari di AOI calcolato interamente con sistema contributivo (“contributivi puri”).

  • Importo garantito:

    • Massimo assegno totale: fino al trattamento minimo INPS (circa € 603,40 mensili nel 2025).

    • L’integrazione non può superare l’importo dell’assegno sociale (circa € 538,69 mensili nel 2025), e il salvataggio del trattamento minimo totale è comunque limitato ai circa € 603,40.

  • Requisiti reddituali da rispettare (2025):

    • Reddito personale annuo ≤ € 14.005,94.

    • Reddito coniugale ≤ € 21.008,91 (se non separati in termini legali).


4. Implicazioni e valutazioni

  • Equità e dignità: la sentenza ristabilisce un principio fondamentale di giustizia sociale, restituendo tutela concreta a persone con carriere contributive fragili.

  • Effetto limitato e prudente: evitando gli arretrati, la Corte ha bilanciato il diritto dei lavoratori e le esigenze di sostenibilità del sistema pubblico.

  • Spinta a future aperture: alcuni commentatori vedono nella sentenza un segnale verso estensioni simili per altre prestazioni fragili, come quelle derivanti da carriere discontinue.


5. Cosa fare ora

  1. Patronato INCA e SPI CGIL hanno già richiesto all’INPS indicazioni operative su procedure, limiti, ISEE o modelli da utilizzare.

  2. Consigliamo alle persone interessate di contattare la loro lega SPI CGIL di riferimento per:

    • Verificare se rientrano nella casistica prevista dalla sentenza.

    • Valutare insieme a INCA la possibilità di attivare la richiesta di integrazione al minimo (servizio gratuito per iscritte e iscritti).

  3. Seguirà confronto tecnico tra INPS e parti sociali per definire procedure precise, modalità di presentazione e rilevazione dei requisiti reddituali.

Concludendo

Si tratta di un passaggio storico, che sancisce l’eliminazione di una disparità ingiustificata a danno di persone fragili. Ora bisogna passare dalle parole ai fatti: è essenziale che l’INPS definisca chiaramente le modalità attuative e che gli interessati siano supportati per esercitare concretamente questo nuovo diritto. Lo SPI CGIL Bologna rimane a disposizione per assistenza gratuita e veloce.